Nuovo corso per la fatturazione digitale a partire dal primo luglio 2022.
Per i titolari di Partita Iva l'obbligo è stato esteso anche ai soggetti in regime forfettario che nello scorso anno fiscale abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro. Per chi non raggiunge tale soglia, l'obbligo scatterà dal 1/1/2024.
La novità
L'ampliamento dell'obbligo è stato introdotto con l'obiettivo di rendere più incisivo il contrasto all'evasione fiscale ed è disciplinato dall'articolo 18 del Decreto Legge per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 100 del 30 aprile 2022.
La fattura elettronica per i forfettari diventa quindi obbligatoria e dovrà essere emessa tramite Sistema di Interscambio (SDI).
Regime transitorio
Il legislatore ha previsto un “cuscinetto” per l'applicazione delle sanzioni che non saranno applicate da luglio a settembre, a patto che le fatture elettroniche vengano comunque emesse entro il mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione. Superato questo trimestre transitorio, scatterà il conteggio dei consueti 12 giorni entro i quali l’emissione della fattura è obbligatoria.
Cosa cambia nelle prestazioni sanitarie
La fattura del medico libero professionista in regime forfettario emessa al codice fiscale del Paziente dovrà continuare ad essere emessa in formato cartaceo.
Pertanto, nella quotidianità dell’attività privata dello Specialista non cambia nulla: il divieto di emissione della E-fattura persiste per chi sia tenuto all'invio dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”.
La ragione di questa ennesima proroga è legata alle difficoltà di gestire i problemi di tutela della privacy in presenza di dati sensibili. Il GDPR, infatti, vieta che informazioni personali come la diagnosi di una patologia possa essere resa accessibile.
Quando è obbligatoria
Dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica per chi opera nel settore sanitario e rientra nel regime forfettario sussiste in alcuni casi specifici:
- se la fattura viene emessa verso un soggetto dotato di partita Iva (una Casa di Cura privata o un collega o per una consulenza ad un’azienda);
- in caso di prestazioni di medicina del lavoro o dello sport (non vanno però indicati i nominativi dei singoli lavoratori o atleti, per le consuete ragioni di privacy);
- per operazioni diverse dalle prestazioni sanitarie come la vendita di un device diagnostico o di altri beni.